Statuto SoIPa
Registrato a Napoli il 06 luglio 2022
Repertorio n. 3402, raccolta n. 2387
Art. 1
Denominazione, Sede e Durata
La “Società Italiana di Parassitologia” (in breve “SoIPa”) è una Associazione Scientifica, senza fini di lucro, legalmente costituita il 6 Aprile del 1959 in continuità statutaria con la Società per gli Studi della Malaria (fondata nel 1898).
La SoIPa ha sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5 (00185), presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università di Roma La Sapienza. L’indirizzo della sede potrà essere spostata in base a delibera del Consiglio Direttivo con voto unanime.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2
Scopi e Finalità dell’Associazione
Premesso che le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, la SoIPa si prefigge i seguenti scopi:
a) riunire gli studiosi e i cultori della parassitologia e delle malattie parassitarie;
b) stimolare l’interesse e lo studio dei problemi parassitologici, incoraggiando, promuovendo e diffondendo la cultura e le conoscenze correlate alla parassitologia e alle malattie parassitarie;
c) favorire la comunicazione scientifica e l’aggiornamento, attraverso l’organizzazione di convegni, congressi, incontri, seminari, corsi di formazione;
d) promuovere e sostenere la didattica della parassitologia, anche nei suoi aspetti metodologici, in tutti i livelli della formazione (scuola di ogni ordine e grado, Università, formazione post-universitaria) ed in ogni altra sede opportuna a livello nazionale e internazionale;
e) collaborare con Ordini professionali, le Associazioni scientifiche, gli Enti di ricerca, le Università e gli altri organismi pubblici e privati, interessati allo studio e all’approfondimento delle molteplici tematiche concernenti la parassitologia e le malattie parassitarie;
f) fornire informazioni, dati, notizie e ogni altra documentazione utile allo svolgimento e allo sviluppo delle attività dei Soci;
g) istituire gruppi di lavoro e commissioni per lo studio di argomenti specifici;
h) istituire premi e borse di studio;
i) promuovere la partecipazione dei Soci ad attività di ricerca sperimentali favorendo la collaborazione tra gruppi diversi;
j) garantire la divulgazione e la corretta informazione dell’opinione pubblica sulle tematiche parassitologiche.
La SoIPa non prevede tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
Art. 3
Comunicazione interna ed esterna
La SoIPa utilizza per il collegamento tra i Soci e per l’informazione e la diffusione delle attività della Società, ogni strumento utile, compreso il sito web, regolarmente aggiornato per la pubblicazione dell’attività scientifica, nonché dei bilanci preventivi, dei consuntivi ed eventuali incarichi retribuiti, con l’esclusione delle cariche sociali per le quali non è prevista alcuna retribuzione.
L’accettazione dei contributi scientifici per i Congressi della SoIPa sarà subordinata al parere di revisori anonimi individuati dal Comitato organizzatore dei Congressi stessi.
Art. 4
Soci
Possono far parte della SoIPa tutte le persone fisiche o giuridiche, di ogni nazionalità, che svolgono attività nel campo della parassitologia e delle malattie parassitarie e i cultori della parassitologia e delle malattie parassitarie che condividano gli scopi istituzionali della Associazione. Il Collegio dei Garanti (Art. 16) vigila al fine di garantire l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e/o incompatibilità con le finalità della associazione stessa.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Gli associati si distinguono in:
a) Soci Ordinari: tutte le persone fisiche, studiosi e cultori della parassitologia, che presentino domanda secondo quanto previsto dall’Art. 5.
b) Soci Onorari: coloro che abbiano apportato contributi di grande livello nel campo della parassitologia (nazionale e internazionale) e che per prestigio, competenza e meriti, siano riconosciuti tali dall’Assemblea dei Soci.
c) Soci Giovani: le persone fisiche di età inferiore ai trentacinque anni compiuti, ma superiore a 18 anni, privi di una posizione lavorativa stabile, che facciano domanda, secondo quanto previsto dall’Art. 5. Il Socio Giovane passa di diritto alla qualifica di Socio Ordinario nel momento in cui non sussistano le suddette condizioni.
d) Soci Sostenitori: sono persone giuridiche, operanti in settori tecnici, scientifici e commerciali che coinvolgono, anche indirettamente, la parassitologia e le malattie parassitarie e che intendono incrementare lo sviluppo della SoiPa fornendo mezzi e fondi per le sue attività.
Art. 5
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione a Socio Ordinario e Socio Giovane vanno presentate al Consiglio Direttivo e controfirmate da due
Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Alla domanda deve essere allegato un curriculum vitae. I Soci Giovani dovranno inoltre allegare idonea documentazione attestante i requisiti richiesti. Il Consiglio Direttivo esamina le domande e le approva a maggioranza assoluta dei voti sottoponendole alla ratifica dell’Assemblea.
I Soci Onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo.
I Soci Sostenitori entrano a far parte dell’Associazione volontariamente o su invito; tale qualifica si ottiene in seguito a delibera del Consiglio Direttivo.
I nuovi Soci entrano a far parte della SoIPa dal giorno in cui l’Assemblea ne ha ratificato l’ammissione.
I Soci Onorari e i Soci Giovani godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.
Tutti i Soci sono tenuti al rispetto ed osservanza del presente Statuto e delle decisioni prese dagli Organi della società.
Art. 6
Quote sociali
I Soci Ordinari, Giovani e Sostenitori sono tenuti a corrispondere le rispettive quote associative annue stabilite
dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
I Soci Giovani sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione di importo pari alla metà della quota dovuta dai Soci Ordinari.
I Soci Onorari e i Soci che hanno compiuto 75 anni di età e che sono stati regolarmente iscritti per 25 anni consecutivi, non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
I Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota annua, pari ad almeno dieci volte la quota del Socio ordinario.
La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
Art. 7
Perdita della qualifica di Socio
I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) per dimissioni volontarie da comunicarsi al Consiglio Direttivo.
b) per morosità nel pagamento della quota sociale, protrattasi per oltre 3 anni dalla scadenza del termine;
c) per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi della Società.
La decadenza del Socio per dimissioni o morosità avviene per
delibera del Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota associativa versata per l’esercizio in corso.
La decadenza del Socio per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi della Società, avviene per delibera dell’Assemblea dei Soci, sentito il parere del Collegio dei Garanti.
Ai Soci che abbiano perso la qualifica di Socio è consentita la riammissione. Questa avviene con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso soltanto dopo pagamento delle quote associative non corrisposte.
Art. 8
Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Vice Presidente
d) il Tesoriere
e) il Segretario
f) il Collegio dei Revisori dei Conti
g) il Collegio dei Garanti
h) il Comitato Scientifico
i) il Collegio dei Docenti Universitari di Parassitologia e Malattie Parassitarie
l) il “Past President”
Le cariche all’interno degli organi dell’Associazione non sono retribuite e hanno la durata di quattro anni.
Art. 9
Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è formata da tutti i Soci Ordinari, Onorari e Giovani.
L’Assemblea dei Soci si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta all’anno. Essa può essere riunita anche in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure ne faccia richiesta almeno un quarto degli associati. L’Assemblea è convocata dal Presidente che ne fissa la sede e l’ordine del giorno. Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria devono essere fatte con almeno 10 giorni di preavviso di norma a mezzo telematico o fax, o postale, inviato al recapito del Socio.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, mediante delega scritta. Ogni Socio può avere al massimo due deleghe.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto più uno; in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno a distanza di almeno due ore, l’Assemblea è
valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L’Assemblea dei Soci ha le seguenti attribuzioni:
a) stabilisce l’indirizzo generale dell’Associazione ed il programma e le attività da svolgere per l’anno successivo;
b) elegge, tra i Soci Ordinari e Giovani, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) elegge il Collegio dei Garanti scelti tra i Soci Ordinari ed Onorari;
d) nomina i Soci Onorari;
e) ratifica l’immissione di nuovi associati proposti dal Consiglio Direttivo e le dimissioni volontarie e per morosità;
f) delibera sulla decadenza del Socio per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi della Società, sentito il parere del Collegio dei Garanti;
g) approva il rendiconto economico e finanziario, preventivo e consuntivo;
h) si esprime sulla scelta della sede del Congresso della SoIPa;
i) delibera in merito all’entità della quota sociale;
j) delibera in ordine alle modifiche di Statuto e dei regolamenti;
k) nomina i componenti del seggio elettorale per l’elezione o
il rinnovo delle cariche sociali;
l) si pronuncia su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;
m) delibera lo scioglimento dell’Associazione.
Salvo il caso in cui sia prevista una maggioranza diversa e qualificata, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti.
Le votazioni dell’Assemblea avvengono:
– mediante voto segreto per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti. Ogni elettore può esprimere un massimo di cinque preferenze per il Consiglio Direttivo, due per i Revisori dei Conti e tre per il Collegio dei Garanti. L’elezione avviene a maggioranza semplice dei voti;
– per alzata di mano in tutte le altre circostanze.
Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e messo a disposizione di tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da sette componenti e viene eletto dall’Assemblea dei Soci nel rispetto delle pari opportunità, garantendo la rappresentatività dei generi.
Le candidature a componente del Consiglio Direttivo, rappresentative dei generi, devono essere inviate al Presidente almeno 20 giorni prima delle votazioni.
La votazione è a scrutinio segreto. A parità di voti vengono eletti i Soci aventi età anagrafica minore.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere. Non è ammesso cumulo di cariche.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti.
Il Consigliere che per qualsiasi causa cessi di far parte del Consiglio Direttivo verrà sostituito fino alla scadenza del suo quadriennio di carica dal primo dei non eletti. Lo scorcio di mandato non viene considerato ai fini della rieleggibilità.
L’eleggibilità degli organi amministrativi è regolata dal principio del voto singolo di cui al’art. 2532, comma 2, del Codice Civile.
L’elettorato attivo è costituito da tutti gli associati aventi diritto al voto secondo l’Art.4; l’elettorato passivo dai soli Soci Ordinari e Giovani.
Il mandato del Consiglio Direttivo decorre dal giorno successivo a quello della elezione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti.
Ciascun componente del Consiglio che senza giustificato motivo, non avrà partecipato a tre riunioni consecutive, sarà considerato dimissionario.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e messo a disposizione di tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote.
Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti la Società, ed in particolare:
a) amministra e gestisce l’Associazione secondo i principi sanciti dall’Assemblea;
b) propone all’Assemblea il programma scientifico ed economico di attività della Società per l’anno successivo;
c) promuove i Congressi Nazionali della Società o ogni altro genere di incontro;
d) propone eventuali soci quali rappresentanti dell’Associazione, qualora ciò venga richiesto da Istituzioni,
Enti pubblici e Privati;
e) approva la relazione annuale sull’attività svolta dalla Società ed il rendiconto finanziario predisposto dal Tesoriere;
f) propone all’Assemblea la nomina dei Soci Onorari indicandone la motivazione;
g) propone all’Assemblea l’importo della quota annuale di Associazione;
h) nomina il Segretario su proposta del Presidente;
i) delibera sulla decadenza del Socio per dimissioni o per morosità;
j) propone all’Assemblea tutte le delibere per cui è necessaria ratifica.
Il Consiglio Direttivo può redigere Regolamenti interni su temi specifici.
Art. 11
Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo mandato.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e rappresenta la SoIPa di fronte a terzi ed in giudizio, garantendone autonomia e indipendenza con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Può rivestire la carica di Presidente esclusivamente colui che non abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività della associazione.
Al Presidente spettano le seguenti funzioni:
a) promuovere e coordinare le attività dell’Associazione sulla base dei mandati dell’Assemblea;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell’Associazione;
c) convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo fissandone l’ordine del giorno.
Il Presidente è tenuto a inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea tutti gli argomenti per cui è necessaria o auspicabile la discussione collegiale, comprese le modifiche di Statuto.
Il Presidente può invitare alle Assemblee o alle riunioni del Consiglio Direttivo, esperti per la discussione di temi specifici.
Il Presidente può delegare il Vice-Presidente o un altro componente del Consiglio Direttivo a sostituirlo per l’espletamento di specifiche funzioni.
Lo scorcio di mandato non viene considerato ai fini della rieleggibilità.
Art.12
Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti; rimane in carica un quadriennio ed è rieleggibile per un secondo mandato. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 13
Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti; rimane in carica un quadriennio ed è rieleggibile per un secondo mandato.
Il Tesoriere cura l’esazione delle quote associative, provvede al pagamento dei creditori e alla cura dei libri contabili, alla registrazione delle quote e all’aggiornamento della posizione del singolo socio. Inoltre elabora annualmente il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo e li presenta al Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti corredati dalla propria relazione.
Art.14
Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci al di fuori dei Consiglieri stessi, su proposta del Presidente.
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’organizzazione delle attività della Società, partecipa alle riunioni e provvede alla redazione del verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, sottoponendoli ad approvazione nella seduta successiva, e tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci.
Art. 15
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da due componenti; questi restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un secondo mandato.
Le candidature a Revisore dei Conti – rappresentative dei generi – devono essere inviate al Presidente almeno 20 giorni prima delle votazioni.
La votazione è a scrutinio segreto. A parità di voti vengono eletti i Soci aventi età anagrafica minore.
I Revisori dei Conti esercitano il controllo sull’amministrazione dell’Associazione, potendo in qualsiasi momento esaminare lo stato di cassa ed i registri e presentano all’Assemblea ordinaria annuale una relazione scritta sul proprio operato.
Art. 16
Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è costituito da tre componenti, rappresentativi dei generi, eletti dall’Assemblea dei Soci scelti tra i soci Ordinari ed Onorari; i componenti del Collegio dei Garanti, in carica per un quadriennio, sono rieleggibili per più mandati.
Il Collegio dei Garanti ha i seguenti compiti:
a) è responsabile del rispetto dello Statuto della Associazione e di eventuali regolamenti;
b) arbitra in merito ad eventuali controversie sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più Soci;
c) controlla il corretto funzionamento dell’Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie;
d) esprime il parere sulle cancellazioni dei soci per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi della Società;
e) vigila sulla corretta attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità della Associazione.
Art. 17
Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è preposto alla verifica e al controllo delle attività svolte dalla associazione e della qualità della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Comitato Scientifico è costituito da personalità che nel campo della parassitologia si siano distinte, a livello nazionale e internazionale, per prestigio, competenza e meriti, e che siano riconosciute tali dall’Assemblea dei Soci.
Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri, è presieduto dal Presidente ed è nominato dal Consiglio Direttivo, in rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.
L’Assemblea dei Soci ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo una rosa di nominativi per la nomina dei componenti del Comitato Scientifico.
Art. 17 bis
Collegio dei Docenti Universitari di Parassitologia e Malattie Parassitarie
Il Collegio dei Docenti Universitari di Parassitologia e Malattie Parassitarie è costituito dai soci ordinari, onorari e giovani della SoIPa che fanno parte del personale docente universitario costituito dai Professori di I e II fascia e dai Ricercatori di ruolo di Parassitologia e Malattie Parassitarie.
Il Collegio dei Docenti Universitari di Parassitologia e Malattie Parassitarie ha una funzione consultiva nelle attività della SoIPa di cui all’art. 2 comma 2 lett. d) del presente Statuto e cioè nella promozione e sostegno della didattica della Parassitologia e delle malattie parassitarie, anche nei suoi aspetti metodologici in tutti i livelli della formazione (scuola di ogni ordine e grado, Università, formazione post-universitaria) ed in ogni altra sede opportuna a livello nazionale e internazionale. Le norme di funzionamento del Collegio saranno disciplinate da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 17 ter
“Past President”
Il “Past President” è un organo monocratico composto dalla persona fisica che ha rivestito per ultimo la carica di Presidente della SoIPa. Pertanto, alla scadenza del mandato il Presidente uscente diviene automaticamente “Past President” e la persona fisica che ricopre tale carica cessa dalla stessa.
Il “Past President” è un organo con funzione consultiva del Consiglio Direttivo e pertanto potrà, in seguito a convocazione del Consiglio Direttivo, partecipare alle riunioni dello stesso, senza diritto di voto.
Art.18
Patrimonio e Fondo di esercizio
Il Patrimonio della SoIPa è costituito da:
a) le quote associative pagate dai Soci;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche e di Enti pubblici e privati.
Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Per la realizzazione delle proprie finalità l’Associazione dispone dei seguenti fondi di esercizio:
– versamenti effettuati dai fondatori e versamenti ulteriori effettuati dagli stessi fondatori e dagli associati subentrati successivamente;
– redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
– eventuali introiti realizzati nello svolgimento
dell’attività;
– contributi corrisposti da enti o amministrazioni pubbliche e private;
– ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari.
Durante la vita dell’associazione, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, ma devono essere reimpiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali, salvo diverse disposizioni di legge.
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva il resoconto consuntivo e quello preventivo elaborato dal Tesoriere da sottoporre all’Assemblea dei Soci. Per la gestione del fondo comune dell’Associazione viene data facoltà al Presidente e al Tesoriere di aprire un conto corrente postale e/o bancario a firme disgiunte.
Art. 19
Modifiche statutarie
Modifiche al presente Statuto possono essere apportate da una Assemblea convocata con tale argomento all’ordine del giorno e su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.
Per l’approvazione delle modifiche occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati partecipanti in proprio o per delega.
Le modifiche di Statuto entreranno in vigore dal giorno della loro approvazione.
Art. 20
Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti e votanti.
In caso di scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, indicata dall’Assemblea dei Soci e sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Agenzia per le Onlus) e salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art. 21
Foro Competente
Per qualunque controversia sorga relativamente alla interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove l’Associazione ha la propria sede.
Art. 22
Norme generali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.